La Corte di Cassazione penale, sez. II, con sentenza del 17 aprile 2007, n. 16658 ha affermato che la misura cautelare reale del sequestro preventivo non incontra i limiti di cui all’art. 1923 del Codice Civile secondo il quale, in merito ad assicurazioni sulla vita, è escluso che le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario possano essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Tale limite, spiega la Corte, attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte delle responsabilità civili e non riguarda la disciplina della responsabilità penale, nel cui esclusivo ambito ricade invece il sequestro preventivo.