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Corte di Cassazione: Sentenza n.16658 del 17 aprile 2007

Si al sequestro preventivo delle polizze vita nella misura in cui esse siano il frutto del reato (Cassazione, sentenza 17 aprile 2007, n. 16658)

Fatto e Diritto

Con decreto 17 giugno 2004 il G.I.P. presso il Tribunale di Asti sottoponeva a sequestro preventivo una polizza vita stipulata il 30 luglio 2001 da V.M., contro il quale si procedeva per truffa aggravata, e in scadenza al 30 luglio 2006. Il 25 agosto 2006, nel corso del dibattimento di primo grado, il V. chiedeva la revoca della misura cautelare reale, che il Tribunale rigettava con ordinanza del 5 settembre 2006.

Con provvedimento 9 ottobre 2006 il Tribunale del riesame respingeva l’appello proposto contro il rigetto.

Ricorre il V. a questa Suprema Corte contro l’ordinanza del 9 ottobre 2006, lamentando:

  • Violazione dell’art. 1923 c.c., poiché la polizza vita sarebbe insequestrabile;
  • Illogicità e contraddittorietà della motivazione, non avendo il Tribunale tenuto conto che la polizza era stata accesa con denaro sicuramente non proveniente dai delitti addebitati, in quanto pagata con fondi depositati su un conto diverso da quello sul quale era confluito il denaro presunto provento di truffa. Inoltre, era viziato da inesattezza il ragionamento probatorio del Tribunale laddove ravvisava un elemento indiziario nel tentativo del V. di trasferire la polizza alla moglie, poiché non della moglie si trattava, ma della cognata, alla quale egli doveva rendere del denaro mutuato.

Il ricorso è manifestamente infondato.

L’evocazione dell’art. 1923 c.c. al fine di escludere l’assoggettabilità della polizza a sequestro preventivo non è pertinente: quella norma, come molte altre che definiscono la natura di taluni cespiti patrimoniali (es. artt. 169 e 1881 c.c.) ovvero disciplinano l’esecuzione coattiva civile (es. artt. 543, 545 c.c.) attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte delle responsabilità civili, e in nulla tocca la disciplina della responsabilità penale, nel cui esclusivo ambito ricade invece il sequestro preventivo.

Peraltro la struttura e la finalità del sequestro preventivo rendono evidente e non equivocabile la differenza con le fattispecie civilistiche, tanto cautelari che espropriative: il sequestro preventivo non presuppone alcuna responsabilità civile, ed è anzi indipendente dall’effettiva causazione di un danno quantificabile;

non prelude ad alcuna espropriazione, ma semmai ad un provvedimento sanzionatorio, quale è la confisca, che prescinde dal danno e considera solo l’esistenza di un particolare rapporto di strumentalità o di derivazione tra la cosa e il reato. Tali asimmetrie rendono improponibile qualsiasi tentativo d’analogia, che certo non può essere ispirata dai precedenti giurisprudenziali in tema di sequestro conservativo disposto nel processo penale, trattandosi in quel caso della medesima misura cautelare disciplinata dal codice di procedura civile, e posta a presidio della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità per obbligazioni di natura civilistica (risarcimento in favore della parte civile) o la cui realizzazione coattiva è strutturata sul modello dell’espropriazione forzata (spese processuali e pene pecuniarie).

Il secondo motivo non dovrebbe essere nemmeno delibato se ci si fermasse alla sua formale intestazione al vizio di motivazione, che non è rilevabile in sede di legittimità per le misure cautelari reali; tuttavia, gli argomenti esposti dal ricorrente contengono un ristretto nucleo essenziale che può essere effettivamente ricondotto alla violazione di legge, consistente nella negazione del rapporto pertinenziale tra il reato e il denaro occorso per accendere la polizza, sia pur sorretto da ragioni di fatto quali il possesso di altro denaro al tempo della stipula e il deposito del denaro, provento del presunto delitto, in conto corrente diverso da quello utilizzato per pagare la polizza.

Tali notazioni non sono tuttavia decisive, poiché quando il profitto del reato sia costituito, come è nella specie, da un bene fungibile, la sua trasformazione in un bene di altra natura, fungibile o infungibile che sia, non è di ostacolo al sequestro preventivo, il quale ben può avere ad oggetto il bene trasformato a seguito della manipolazione o dell’impiego del profitto del reato (cfr. Cass. Sez. 6, sent. n. 4114 dep. il 21 gennaio 1995).

Il ricorrente sostiene che la polizza non derivava da quel denaro, ma da altre somme di sua proprietà, che egli ha perso per investimenti sfortunati.

Tuttavia, la motivazione del provvedimento impugnato istituisce una relazione specifica tra l’investimento e il delitto, argomentando dalla loro contiguità cronologica (13 giugno e 28 giugno le truffe, 31 luglio la polizza), dalla compatibilità quantitativa, dalla tipologia dell’investimento. Si tratta di notazioni che non presentano smagliature logiche, e coerenti con le conclusioni assunte dal provvedimento, sicchè sarebbero incensurabili in questa sede di legittimità anche se fosse possibile in questa sede dedurre i vizi di motivazione.

Infine, non costituisce travisamento del fatto l’errore del Tribunale segnalato dal ricorrente, ma in alcun modo comprovato, in ordine alla persona cui il V. avrebbe tentato di cedere la polizza.

L’episodio riguarda circostanza comunque insuscettibile d’influire sui presupposti del sequestro preventivo, e potrebbe semmai giovare solo alla definizione della condotta post factum rilevante ex art. 133 c.p.. Alla ritenuta inammissibilità segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè, in ragione della responsabilità connessa alla natura dei motivi proposti, al versamento di una somma alla cassa delle ammende che si ritiene di determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2007.

Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2007

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