Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 23 settembre 2016 il Tribunale di Perugia, in sede di riesame ha rigettato l’istanza proposta da I.A., avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale avente ad oggetto la somma di euro 144.568,00 euro, ritenuta profitto illecito conseguito dal predetto indagato del reato di cui all’art. 10 bis d.lgs n. 74 del 2000, profitto dell’importo di euro 150.369, delle quali versate euro 440,51, ritenendo, tra le altre argomentazioni, che il fatto non potesse essere ricondotto alla causa di non punibilità per lieve entità ex art. 131 bis c.p.
2. Avverso l’ordinanza l’indagato, per mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi: 1) Violazione di legge ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all’art. 10 bis d.lgs n. 74 del 2000 ed all’art. 131 bis c.p., mancanza e contraddittorietà della motivazione: il Tribunale pur avendo dato atto che il superamento della soglia di punibilità, indicato dalla norma in 150.000 euro, è minimo ha poi affermato contraddittoriamente che il danno all’erario non è esiguo. Ma recentemente le Sezioni Unite con la sentenza n. 13681 del 2016 hanno affermato la possibilità di applicare l’art. 131 bis c.p. anche alle fattispecie che prevedono soglie di punibilità; 2) Violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione alla legge extrapenale di cui all’art. 25 D.P.R. 600/73, quanto alla natura della prestazione lavorativa svolta dalla sig. C., che invece può essere qualificata come una collaboratrice occasionale.
Considerato in diritto
1. Va rilevato che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (così, Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893, SSUU., n. 25932 del 26 giugno 2008, Ivanov, Rv. 239692; in precedenza, con la sentenza Sez. U, n. 5876 del 13/2/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710, è stato precisato che mentre rientra nel sindacato di legittimità la mancanza di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, non vi rientra la sua eventuale illogicità manifesta). Infatti il controllo operato dai giudici di legittimità investe la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (in tal senso, Sez. 6, n. 7472 del 21/1/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916; Sez. 6, n. 3529 dell’1/2/1999, Sabatini, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104).
2. Pertanto, nel caso di specie, il motivo che può essere preso in considerazione afferisce unicamente ai profili segnalati di erronea applicazione del disposto di cui all’art. 131 bis c.p., rispetto alla fattispecie per la quale è stato adottato il sequestro preventivo nei confronti del ricorrente. A tale proposito è ben vero che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. può essere applicata anche ai reati tributari, per i quali è prevista una soglia di punibilità collegata ad un valore. Questa Corte ha affermato il principio, in materia di omesso versamento IVA, che essa causa è applicabile, ma soltanto alla omissione per un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, in considerazione del fatto che il grado di offensività che dà luogo a reato è già stato valutato dal legislatore nel determinare la soglia di rilevanza penale (cfr. Sez. 3, n. 13218/2016 del 20/11/2015, Reggiani Viani, Rv. 266570;
3. Il Tribunale delle cautela ha negato l’applicazione della invocata causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. unicamente sulla rilevanza dei beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice, senza avere svolto alcun esame sulla concreta lesione posta in essere con il reato e senza aver tenuto conto che la soglia nella fattispecie di cui trattasi costituisce il confine della insussistenza, rectius irrilevanza a fini penali del danno provocato all’Erario con il mancato versamento di quanto dovuto.
4. Pertanto il motivo deve essere accolto con conseguente annullamento dell’ordinanza e rinvio al Tribunale di Perugia, dovendo il Collegio della cautela reale effettuare nuovamente una valutazione sulla invocata tenuità del fatto, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis c.p., mediante “una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, c. 1, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (vedi S.U. n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590), considerando altresì le linee tracciate dalla giurisprudenza sopra menzionata in tema di reati tributari.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Perugia.