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Omesso versamento iva: condizioni di esclusione del reato

Pubblicato in: Diritto penale

Non sussiste il reato di omesso versamento dell'IVA se il mancato pagamento dipende da carenza di liquidità non imputabile all'imprenditore

In materia fiscale, è noto che l'omesso versamento dell'IVA costituisce un reato laddove l'importo non versato superi la soglia di 250.000,00 euro per ciascun periodo di imposta (articolo 10 ter dl decreto Legislativo n. 74/2000).

Tale soglia è stata così elevata dal Decreto legislativo del 24 settembre 2015, n. 158 in vigore dal 22 ottobre 2015 (in passato era prevista una soglia di 50.000,00 euro per ciascun periodo d'imposta).  

In giurisprudenza si è spesso affrontata la questione se debba escludersi il reato qualora l'imprenditore abbia omesso il versamento a causa di una comprovata difficoltà economica.

Sul punto la Cassazione si è espressa favorevolmente, ritenendo non sussistente  l'elemento soggettivo del reato nel caso in cui tale omissione sia dipesa appunto da una situazione di crisi dell'azienda.

Ad esempio, con la recente sentenza del 17 dicembre 2015, n. 49666 la Cassazione ha escluso la responsabilità penale per il reato in questione,  in quanto l'imprenditore aveva dimostrato una  carenza di liquidità imputabile ai ritardati pagamenti da parte dell'amministrazione (verso cui aveva maturato crediti - non riscossi - di svariati milioni di euro).

Bisogna tener conto, tuttavia, di altre circostanze.

Ad esempio, va anche considerato se l'imprenditore abbia privilegiato eventuali altri creditori rispetto al fisco. Se così fosse, secondo la giurisprudenza, egli non andrebbe esente da repsonsabilità (Cassazione, sentenza del 9 settembre 2014, n. 37301).

In conclusione, l'imprenditore che venga imputato del reato in questione, dovrà dimostrare la situazione di difficoltà economica ed anche che non sia stato in alcun modo possibile reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà (Cassazione, sentenza del 5 aprile 2014, n. 1541; Cassazione, sentenza del 9 ottobre 2013, n. 5905).

 

 

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