Il diritto all'assegno divorzile ed il diritto all'assegno di mantenimento sono imprescrittibili.
Ciò che si prescrive sono, invece, i singoli ratei dell'assegno.
In particolare, il diritto alla corresponsione dei singoli ratei si prescrive a decorrere dalle singole scadenze, e non a decorrere da un unico termine (la data della sentenza), trattandosi di una pretesa avente ad oggetto più prestazioni, autonome e periodiche (Corte di Cassazione, sentenza del 5 novembre 2009, n. 23462).
La Cassazione ha pure affermato che il termine di prescrizione dei ratei mensili è di 5 anni, ai sensi dell'articolo 2948 del Codice civile.
La prescrizione può essere interrotta con le modalità previste dall'articolo 2943 del Codice civile. È quindi sufficiente una lettera raccomandata che valga a mettere in mora il debitore.