In linea generale, i comportamenti che il lavoratore assume nella sua vita privata, al di fuori del contesto lavorativo, non possono giustificare il licenziamento.
In proposito, l'articolo 8 dello Statuto dei lavoratori vieta di effettuare indagini su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del dipendente.
Riguardo i precedenti penali, questi sono circostanze che attengono alla vita privata e, quindi, irrilevanti ai fini del licenziamento.
I fatti extralavorativi, tuttavia, potrebbero assumere rilevanza qualora siano di gravità tale da far ritenere il lavoratore professionalmente inidoneo alla prosecuzione del rapporto.
Ciò avviene quando la tipologia del rapporto richiede, per le caratteristiche della prestazione, un più ampio margine di fiducia, esteso anche alla serietà dei comportamenti privati, oppure quando la condotta del lavoratore è tale da compromettere l'immagine del datore di lavoro.
Ad esempio, è richiesto un più forte rapporto di fiducia nell'ambito del lavoro bancario. Qui l'elemento fiduciario deve essere valutato con maggior rigore in quanto esso è necessario per l'affidamento non solo del datore di lavoro ma anche dei clienti della banca.
In proposito la Cassazione, con sentenza 13 aprile 2002, n. 5332, aveva affermato la legittimità del licenziamento di un impiegato di banca condannato per ricettazione.
In un altro caso la Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore che era stato sorpreso con tabacco di contrabbando nella propria auto all'interno del parcheggio aziendale.
In quest'ultima fattispecie si è detto che la condotta del lavoratore incideva negativamente sull'immagine del datore di lavoro, rendendo impossibile la prosecuzione del rapporto (Cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 agosto 2010, n. 17969).