La Cassazione, con una recentissima sentenza, ha affermato l'esclusiva responsabilità del pedone nel caso in cui quest'ultimo, pur sulle strisce pedonali, aveva attraversato la strada di corsa, immettendosi all'improvviso sulla traiettoria di marcia del veicolo e senza prestare la dovuta attenzione.
Il comportamento imprudente del pedone aveva reso impossibile un'idonea manovra di emergenza da parte del veicolo a causa della breve distanza di avvistamento.
I giudici, quindi, hanno rigettato la domanda di risarcimento dei danni avanzata dal pedone stesso (Cassazione, sezione III, sentenza 11 giugno 2010, n. 14064).