La questione della risarcibilità dei danni da insidia stradale è alquanto controversa. Non sempre infatti si può affermare la responsabilità del Comune, o, in generale, dell'ente a cui la strada appartiene.
Le norme, da cui potrebbe derivare la responsabilità dell'ente proprietario, sono due: l'articolo 2043 (più sfavorevole per il danneggiato) e l'articolo 2051 (più favorevole per il danneggiato) del Codice Civile.
L'articolo 2051 c.c. si applica quando l'ente è titolare di un potere di custodia sulla strada.
Il potere di custodia sussiste in generale in capo al proprietario di un bene (quindi anche in capo all'ente pubblico, Comune, Provincia, Regione, etc..), con la conseguenza che questi ha l'obbligo di prevenire ogni pericolo o danno che possa derivare dai suoi beni.
Applicando l'articolo 2051 il danneggiato che chiami in causa il Comune o altro ente proprietario dovrà dimostrare soltanto di aver subito un danno in conseguenza dell'insidia presente sulla strada.
Non dovrà dimostrare invece la colpa dell'ente, perché tale colpa si presume ai sensi del detto articolo 2051 c.c.
Sarà onere dell'ente provare di non avere alcuna colpa, avendo adottato tutte le possibili cautele (ad esempio segnalando il pericolo), e provare quindi che il danno è stato cagionato dal "caso fortuito”, ossia da un evento del tutto imprevedile ed inevitabile.
Applicando l'articolo 2051 c.c., quindi, non sarebbe difficile per il danneggiato ottenere il risarcimento dei danni, dato che la colpa dell'ente è presunta (fino a prova contraria, che dovrà essere fornita dallo stesso ente).
Tuttavia, molto spesso, i Giudici escludono l'applicazione dell'articolo 2051 del Codice civile, in quanto ritengono che le Amministrazioni pubbliche non abbiano un potere effettivo di custodia su beni demaniali o patrimoniali, come le strade, che hanno un'estensione notevole e sono usate da un numero indifferenziato di utenti.
Questi due elementi (notevole estensione e uso indifferenziato) renderebbero impossibile (a dire dei Giudici) esercitare una effettiva custodia sul bene. L'ente cioè non potrebbe avere notizia in tempo utile di una eventuale fonte di pericolo su strada ed intervenire tempestivamente per rimuoverla.
La conseguenza è che non si applicherebbe più l'articolo 2051 (che presuppone il potere di custodia) bensi l'articolo 2043.
L'articolo 2043, però, è più sfavorevole al danneggiato in quanto comporta che sia il danneggiato a provare la colpa dell'ente proprietario. Tale colpa tuttavia è esclusa (secondo i giudici) quando la fonte del pericolo (ad es. la classica buca) è ben visibile all'utente della strada. Sarà facile quindi per l'ente sostenere questa circostanza e andare esente da responsabilità.
In sostanza i Giudici fanno questa equivalenza: insidia visibile = no risarcimento del danno.
Essi però dimenticano che, prima di fare questa equivalenza, bisogna sempre accertare se l'ente abbia un effettivo potere di custodia sulla strada.
Se questo potere c'è, la scusa dell'insidia visibile non vale più.
Questa circostanza va accertata caso per caso.
Sarebbe gravemente lesivo dei diritti del cittadino affermare a priori che la notevole estensione di una strada rende di per sé impossibile un intervento tempestivo da parte dell'ente.
Se per esempio la buca si è aperta molto tempo prima dell'infortunio, dovrebbe ritenersi che il Comune, o chi per lui, abbia avuto tutto il tempo di intervenire per rimuoverla.
Di recente la Cassazione si è finalmente orientata in tal senso (sentenza del 30 novembre 2006, n. 4962) affermando che il potere effettivo di custodia "deve essere valutato in concreto, e non tradursi in un principio astratto di esenzione di una parte forte (concessionario di autostrada, ente pubblico territoriale con gestione della rete stradale di appartenenza, o di altro servizio pubblico o di bene demaniale).
Questo potere di accertamento della qualità e quantità di custodia, appartiene alla cognizione del giudice che deve applicare la norma ed il suo ambito, senza creare posizioni di vantaggio per la parte danneggiante, ma secondo un prudente apprezzamento delle circostanze".