In materia di insidie stradali, la Corte di Cassazione ha cambiato orientamento circa i presupposti di responsabilità dell'ente proprietario delle strade.
Secondo il precedente orientamento chi fosse stato vittima di un incidente a causa, ad esempio, di una buca presente su strada, avrebbe dovuto dimostrare una "colpa" dell'Amministrazione proprietaria della strada.
Naturalmente era molto difficile dimostrare tale colpa. Si diceva, infatti, che la notevole estensione delle strade pubbliche non consentirebbe una vigilanza idonea ad impedire il crearsi di situazioni di pericolo. In questo modo era semplice per l'Amministrazione andare esente da responsabilità.
In base al nuovo orientamento, invece, la notevole estensione di una strada non è più sufficiente ad escludere l'obbligo di custodia dell'ente proprietario, che ha sulle strade aperte al traffico un potere/dovere di sorveglianza e di intervento qualunque sia la dimensione della strada (Corte di Cassazione, sentenza n. 20754/2009).
Il danneggiato, quindi, non deve più provare la condotta negligente dell'ente proprietario, ma deve dimostrare soltanto il nesso di causalità tra l'evento danno e la cosa.
Per cui, ogni volta che che il fatto dannoso si sia verificato a causa di una anomalia della strada, trova certamente applicazione la disciplina di cui all'articolo 2051 del Codice Civile, in base al quale la "colpa" del proprietario custode è presunta, ossia non deve essere dimostrata dal danneggiato.
L'ente pubblico custode può evitare di incorrere in responsabilità solo dimostrando di non aver potuto fare nulla per evitare il danno. Ciò avviene quando la situazione che provoca il danno (ad esempio, presenza di una buca, caduta di un ramo) si determina in maniera improvvisa e non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada. Solo in questa ipotesi ricorre il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode.