In tema di sicurezza sul lavoro, la Cassazione, con la sentenza del 21 ottobre 2014, n. 43846, ha affermato la necessità di verificare (ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro) se la condotta del lavoratore, che sia incorso in un infortunio, sia o meno coerente con le mansioni assegnategli.
Tale verifica deve risultare chiaramente dalla motivazione della sentenza, a pena di nullità della stessa.
La Cassazione, nel caso esaminato, ha infatti annullato con rinvio la sentenza che aveva condannato il sindaco per un infortunio occorso ad uno stradino comunale pur senza aver verificato specificamente le mansioni assegnate al lavoratore. La colpa attribuita al sindaco sarebbe stata quella di non aver formato adeguatamente il lavoratore in materia di sicurezza e misure di prevenzione.
Con l'occasione, la Cassazione ribadisce che la responsabilità datoriale per gli infortuni occorsi al lavoratore deve essere esclusa qualora il lavoratore abbia tenuto una condotta qualificabile come "esorbitante" o "abnorme".
In particolare, la condotta del lavoratore è da considerarsi:
- "esorbitante" quando rappresenta un'attività del tutto estranea al processo produttivo o alle mansioni attribuite;
- "abnorme" quando, pur essendo connessa allo svolgimento delle mansioni lavorative, è comunque consistita in qualcosa di radicalmente lontano dalle ipotizzabili, e quindi prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell'esecuzione del lavoro.
Sul punto la Cassazione, con sentenza dell'11 settembre 2015, n. 36882, ricorda la recente normativa (Decreto Legslativo n. 81/2008) ha introdotto un modello "collaborativo", in cui in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori.
Pertanto, come da una parte il datore ha l'obbligo di rispettare le norme antinfortunistiche, dal'altro anche i lavoratori hanno l'obbligo di attenersi alle specifiche disposizioni cautelari e comunque di agire con diligenza, prudenza e perizia (principio di autoresponsabilità del lavoratore).
Il datore di lavoro non ha più, come in passato, un obbligo di vigilanza assoluta rispetto al lavoratore, pertanto, una volta che abbia fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione, non risponderà dell’evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore, quando questa presenti i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute ed alla comune prudenza.
Viceversa, laddove l'infortunio sul lavoro sia stato originato oltre che dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, anche dalla mancata formazione del dipendente nessuna efficacia causale viene attribuita al comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, in quanto questo è da ricondurre, comunque, alla mancata comunicazione da parte del datore di lavoro di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento.