La prescrizione può essere interrotta mediante intimazione scritta ad adempiere non solo da parte di un legale il quale si dichiari incaricato della parte, ma anche da un mandatario o da un incaricato, alla sola condizione che il beneficiario ne intenda approfittare.
Sulla base di questo principio, in tema di differenze retributive, si considera valida ai fini dell'interruzione della prescrizione anche l'intimazione ad adempiere fatta da un rappresentate sindacale, il quale dichiari di agire nell'interesse del lavoratore (Cassazione, sentenza 1 giugno 2007, n. 12876).
In proposito inoltre la Cassazione ha ritenuto che, ai fini della costituzione in mora, non sia necessario il rilascio in forma scritta della relativa procura, non operando in tale caso l'articolo 1324 del Codice civile.
Pertanto la procura per la costituzione in mora può risultare da un comportamento univoco e concludente, il quale può essere posto in essere anche da un mandatario. Essenziale è che l'atto sia idoneo a rappresentare al debitore che esso è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti (Cassazione, sentenza del 3 dicembre 2002 n. 17157).