Con una recentissama pronuncia del 28 gennaio 2011, (ordinanza n. 2093), la Cassazione ha ribadito quello che era già un orientamento consolidato, secondo cui la violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, pur se rende intollerabile la prosecuzione della convivenza, non è sufficiente per giustificare l'addebito della separazione.
Il tradimento, infatti, è causa d'addebito solo se risulti essere la ragione determinante della crisi coniugale.
Nel caso esaminato dalla Corte, la separazione non è stata addebitata alla moglie pur avendo questa confessato al marito la propria relazione extraconiugale.
Nel giudizio, infatti, è risultato che la crisi preesisteva alla detta confessione, di fronte alla quale il marito non ha reagito in alcun modo.