"Stalking" è un termine inglese che indica una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo a danno di un'altra persona.
Tali atteggiamenti consistono in atti di persecuzione (telefonate, messaggi, pedinamenti, altro) tali da ingenerare nella vittima stati di ansia e paura, che possono arrivare a comprometterne il normale svolgimento della quotidianità.
Questo tipo di condotta costituisce reato in molti Stati.
In Italia tale reato ha il nome di "atti persecutori", ed è previsto dall'articolo 612 bis del Codice penale, introdotto con il Decreto Legge del 23 febbraio 2009, n. 11 (decreto Maroni).
L'articolo 612 bis recita:
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonchè quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio".
Le condizioni della vittima come aggravanti
Rappresentano circostanze aggravanti le condizioni soggettive della vittima. In particolare la pena è aumentata se il reato è commesso in danno di:
- minore
- coniuge separato o divorziato
- ex fidanzato
- donna incinta
- persona disabile
L'ammonimento del Questore
L'articolo 8 del Decreto Legge del 23 febbraio 2009 n. 11, prevede l'ammonimento del Questore.
Di cosa si tratta?
In base a tale norma, la vittima di atti persecutori potrebbe, prima di presentare la querela, esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al Questore nei confronti delllo "stalker", autore della condotta, affinchè sia adottato il provvedimento di "ammonimento".
Il Questore assume, se necessario, le informazioni dagli organi investigativi, sente le persone informate sui fatti, e nel caso in cui ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei confronti del quale è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.
L'ammonimento non presuppone la prova certa del fatto, ma solo la sussistenza di "indizi" che rendano verosimile l’avvenuto compimento di atti persecutori.
L'adozione dell'ammonimento, quindi, dipende dalla valutazione del Questore, che deve apprezzare la fondatezza dell’istanza, formandosi il ragionevole convincimento sulla plausibilità ed attendibilità delle vicende esposte, senza che sia necessario il compiuto riscontro dell’avvenuta lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale incriminatrice (T.A.R. della Lombardia, sentenza del 25 agosto 2010, n. 4182).
La pena per il delitto di cui all’articolo 612-bis del Codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito. In tal caso, inoltre, si procede d'ufficio, ossia indipendentemente dalla presentazione della querela da parte della persona offesa.
L'articolo 8 ha la finalità di scoraggiare, nel contesto delle relazioni affettive e sentimentali, contegni violenti o comunque disdicevoli i quali – seppure non integrino (ancora) un reato contro la persona o il patrimonio – potrebbero degenerare in illeciti penali produttivi di lesioni ben più gravi di valori giuridicamente tutelati (T.A.R. della Campania Napoli, sentenza del 13 gennaio 2011, n. 114).