Il comma 3-bis dell’art. 6 del D. Lgs. n. 504 del 1992 stabilisce che “il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 5 cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta.
Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale”.
Detta disposizione deve essere inquadrata nel contesto del nuovo regime di favore recato dalla norma in oggetto che estende esplicitamente al coniuge non assegnatario della ex casa coniugale il medesimo beneficio previsto per l’abitazione principale.
Si deve innanzitutto precisare che l’esenzione dall’ICI opera solo ove ricorrano le condizioni prescritte dal comma 3-bis dell’art. 6, del D. Lgs. n. 504 del 1992, e cioè che il coniuge non assegnatario della casa coniugale “non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale”.
È necessario sottolineare che, da un’attenta lettura della norma e dall’analisi della sua ratio ispiratrice, risulta che, pur in assenza di un esplicito riferimento, il legislatore, nel parlare di “immobile destinato ad abitazione”, ha inteso richiamarsi esclusivamente a quello utilizzato dal soggetto passivo come abitazione principale.
Pertanto, se il coniuge non assegnatario possiede nello stesso comune di ubicazione dell’ex casa coniugale un’altra abitazione che ha, ad esempio, locato, e non può, quindi, utilizzarla come abitazione principale, l’esenzione ICI per la ex casa coniugale si rende comunque applicabile.
Si precisa, inoltre, che il coniuge non assegnatario dell’ex casa coniugale può godere dell’esenzione dall’ICI per detta unità immobiliare anche nel caso in cui adibisca ad abitazione principale un immobile di cui è proprietario o sul quale esercita un altro diritto reale situato in un comune diverso da quello in cui è ubicata l’ex casa coniugale, giacché l’unica condizione posta a suo carico per usufruire del beneficio in questione è che egli non possieda un’abitazione principale “nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale”.
In sostanza, al coniuge non assegnatario dell’ex casa coniugale deve essere accordata l’esenzione sia per quest’ultima e sia per l’unità immobiliare dove ha la sua residenza anagrafica, situata in un comune diverso da quello in cui è ubicata la ex casa coniugale.
L’esenzione deve essere riconosciuta anche nel caso in cui il soggetto non assegnatario della casa coniugale abbia la propria abitazione principale presso un immobile, 6 ubicato nello stesso comune ove è situata l’ex casa coniugale, di proprietà esclusiva di un familiare che glielo ha concesso in uso gratuito.
In siffatta ipotesi, invero, si delineano due distinte situazioni giuridico-soggettive rilevanti ai fini dell’applicazione dell’ICI che devono essere valutate attentamente ai fini del riconoscimento dell’esenzione.
Infatti, il coniuge non assegnatario dell’ex casa coniugale si trova nelle condizioni richieste dall’art. 6, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 504 del 1992, in quanto l’immobile adibito ad abitazione principale non è di sua proprietà, nè su di esso vanta alcun diritto reale e può, pertanto, godere dell’esenzione dall’ICI per l’ex casa coniugale.
Il familiare che gli ha concesso l’immobile in uso gratuito, invece, può a sua volta godere per detto immobile dell’esenzione dall’ICI ma soltanto nel caso in cui il comune, con regolamento vigente alla data del 29 maggio 2008, ha disposto l’assimilazione all’abitazione principale per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; nel caso contrario è tenuto al pagamento del tributo.
Si precisa che l’esenzione dall’ICI non può essere riconosciuta nell’ipotesi in cui la ex casa coniugale appartenga ad una delle categorie catastali A1, A8 e A9.