L'estratto del ruolo è atto autonomamente impugnabile e consente l'ammissione al passivo fallimentare se non è contestato dal curatore fallimentare ovvero giustifica la sua ammissione con riserva nel caso in cui si riferisca a un credito tributario, stante la riserva di giurisdizione che concerne tali crediti (Cassazione, Sezioni Unite del 2 ottobre 2015; Cassazione, ordinanza del 9 maggio 2019, n. 12441).
E infatti, in base agli articoli 93 R.D. n. 267/1942, 33 del Decreto Legislativo n. 112/1999, 87 e 88 del D.P.R. n. 602/1973, 17 e 18 del Decreto Legislativo n. 46/1999, ai fini dell'ammissione al passivo, è necessario produrre il ruolo e non anche notificare preventivamente cartella di pagamento al debitore o al curatore.