L'articolo 77 del D.P.R. n. 602/1973 impone che per procedere all'iscrizione dell'ipoteca l'Agente della riscossione deve produrre al Conservatore il ruolo, che ai sensi dell'articolo 12 dello stesso decreto costituisce il titolo esecutivo, o altrimenti deve produrre la copia conforme dello stesso.
Ne consegue che l'iscrizione dell'ipoteca non può legittimamente essere eseguita se al Conservatore sia stato prodotto il semplice "estratto di ruolo", che è cosa diversa dal ruolo.
Ne consegue, pertanto, che l'iscrizione ipotecaria è illegittima iqualora l'Equitalia non abbia prodotto al Conservatore il ruolo o copia conforme delo ruolo, bensì dei semplici "estratti di ruolo", che sono cosa diversa (in tal senso: Commissione tributaria provinciale di Foggia, sentenza del 07 gennaio 2010, n. 4).
In proposito l'articolo 1 del D.M. n. 321/1999 evidenzia che il ruolo deve contenere ulteriori informazioni, rispetto al semplice estratto di ruolo, tra cui la più importante è la motivazione della richiesta ovvero il riferimento all'atto propedeutico. Tali informazioni negli estratti di ruolo sono assenti.
Si segnala anche la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari, secondo cui non è sufficiente che l'Agente della riscossione presenti al Conservatore il risultato di una interrogazione telematica, essendo invece necessario - per tale Commissione - l'estratto del ruolo in copia autentica (sentenza del 14 ottobre 2009, n. 195).