Ancora una volta la Cassazione ribadisce il principio secondo cui, nel contenzioso tributario, l'estratto di ruolo è un atto autonomamente impugnabile (Cassazione, ordinanza n. 20611/2016).
La questione si è posta in quanto l'estratto di ruolo è un atto interno dell'amministrazione che non rientra tra gli "atti tipici" contro cui è possibile proporre ricorso tributario ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 546/92. Conseguentemente, stando ad una lettura rigida della norma, il contribuente non potrebbe impugnare tale estratto, neppure quando attraverso di esso venga a conoscenza di una o più pregresse cartelle, non validamente notificate.
Sul punto la Cassazione ritiene invece che deve applicarsi una lettura costituzionalmente orientata, per cui al cittadino deve essere concesso il potere di contestare l'atto presupposto non notificato, proponendo la sua impugnazione avverso l'estratto di ruolo.
La Corte afferma infatti che "l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato, unitamente all'atto successivo notificato – impugnabilità prevista dalla norma – non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacchè l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non solo può essere compromesso, ritardato, reso più difficile o gravoso ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o di interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione" (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 17459/2015).
Occorre precisare che il contribuente, nell'opporsi "all’estratto di ruolo", contesta in realtà gli atti che nell'estratto di ruolo sono indicati e di cui il contribuente non ha avuto conoscenza (ovvero la cartella non notificata).
Riguardo poi il termine per proporre ricorso in Commissione tributaria (ossia sessanta giorni), si ritiene che esso decorra dalla conoscenza dell'iscrizione a ruolo, ossia dal giorno in cui il contribuente prende visione dell'estratto di ruolo, rilasciato dai preposti uffici di Equitalia.