INel giudizio di divorzio, il giudice non può pronunciarsi sulla domanda di assegnazione della casa coniugale all'uno o all'altro coniuge, a meno che non vi siano figli minori o non ancora economicamente autosufficienti (Cassazione, ordinanza dell'8 maggio 2019, n. 12216; Cassazione, sentenza n. 15367/2015; n. 18440/2013; n. 13747/2013; n. 23591/2010).
Al riguardo, la circostanza della iniziale concorde richiesta di assegnazione dell'abitazione alla moglie, non proprietaria e non affidataria, è irrilevante, in quanto il procedimento di divorzio ha ad oggetto esclusivamente la cessazione dello status di coniuge e lo scioglimento del vincolo matrimoniale, con esclusione, dunque, di ogni questione relativa al diritto di proprietà o di abitazione di uno dei coniugi sull'immobile (salvo il caso di figli non economicamente indipendenti).