L'art. 12-bis della L. 898/70 stabilisce che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno di mantenimento divorzile, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto (TFR) percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza di divorzio.
Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Non può richiedersi la quota di TFR se la corresponsione dell'assegno di mantenimento in sede di divorzio è stata concordata in unica soluzione.
In sintesi l'ex coniuge ha diritto alla quota del tfr se:
- non è passato a nuove nozze
- gode dell'assegno di mantenimento
La percentuale del quaranta per cento va calcolata sull'indennità riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Secondo la giurisprudenza prevalente, si considerano anche gli anni della separazione.
Per calcolare la quota da versare all'ex coniuge, quindi, occorre fare le seguenti operazioni:
- dividere il TFR totale per il numero di anni lavorativi;
- moltiplicare il risultato ottenuto per il numero di anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, inclusi gli anni della separazione legale, fino alla sentenza del divorzio;
- calcolare sul valore ottenuto il 40%. L'importo ottenuto sarà la quota da versare all'ex coniuge.