In tema di assegno di mantenimento nella separazione personale dei coniugi, le eventuali maggiori somme percepite dal coniuge, in virtù di provvedimenti provvisori, non sono ripetibili, considerato che l'assegno provvisorio è ontologicamente destinato ad assicurare i mezzi adeguati al sostentamento del beneficiario, il quale non è tenuto ad accantonarne una parte in previsione dell'eventuale riduzione (Cassazione, sentenza del 23 aprile 1998, n. 4198).
Assegno di mantenimento: irripetibilità delle somme versate
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Le somme versate a titolo di mantenimento per i figli o il coniuge non sono ripetibili