L'articolo 570, comma 2, n. 2), del Codice penale punisce colui che "fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa".
Ci si chiede, dunque, se commette reato chi non versa al coniuge l'assegno di mantenimento stabilito dal giudice della separazione.
Sul punto la Cassazione ha affermato che non sussiste alcuna interdipendenza tra il reato in questione e l'assegno liquidato dal giudice civile, sia che tale assegno venga corrisposto nella misura stabilita, sia che venga corrisposto in misura ridotta, sia che non venga corrisposto affatto.
L'illecito previsto dall'articolo 570, infatti, è rapportato unicamente alla situazione fattuale oggettiva e, quindi, alla sussistenza dello stato di bisogno dell'avente diritto alla somministrazione.
Il concetto di mezzi di sussistenza va tenuto distinto da quello di mantenimento e di alimenti.
Solo il primo, infatti, rileva nella struttura del reato di cui all'articolo 570 citato e va identificato in ciò che è strettamente indispensabile a prescindere dalle condizioni sociali o di vita pregressa degli aventi diritto, come vitto, abitazione, canoni per le utenze indispensabili, medicinali, spese per l'istruzione dei figli e vestiario.
In tal senso si è espressa la Cassazione, con sentenza del 10 aprile 2001, n. 586.