L'assegno di mantenimento a favore del coniuge, stabilito in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio.
Tale decorrenza sussiste anche se la sentenza non abbia espressamente sancito la retroattività dell'assegno, o abbia stabilito solo che esso debba essere corrisposto alla fine di ogni mese, trattandosi di modalità riguardanti l'adempimento periodico delle prestazioni non ancora maturate, che non implica dispensa per quelle dovute per il passato e ancora non adempiute.
Ad ogni modo, affinchè l'obbligo di corrispondere il mantenimento decorra dalla data della domanda, è necessario che in tale data sussistano i presupposti per il mantenimento stesso, ossia l'inadeguatezza patrimoniale di un coniuge e la capacità economica dell'altro.
Qualora invece risulti che questi presupposti siano emersi successivamente alla data della domanda, il giudice dovrà fissare la decorrenza dell'assegno con riguardo a tale momento (in questo senso si è espressa la Corte di Cassazione, con sentenza del 20 gennaio 1993, n. 5749 e, successivamente, con sentenza del 20 agosto 1997, n. 7770).