È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza del 28.04.2010 n. 10222.
In particolare la Corte ha ritenuto che il trasferimento dell'unico figlio in altra città, con suo allontanamento dalla casa coniugale, può comportare la modifica del provvedimento di assegnazione.
Al riguardo si osserva che il presupposto indefettibile per l’assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale è costituito dalla presenza di figli minori ancora economicamente non autosufficienti.
L'assegnazione della casa, per altro, può avere una forte incidenza in sede di determinazione dell’assegno divorzile.
Conseguentemente, se viene meno il presupposto della convivenza dei figli, l’assegnazione della casa coniugale può ben essere revocata.
In questo caso, se l'assegnazione era stata disposta anche ad integrazione del mantenimento, potrebbe essere rideterminato l'assegno di mantenimento stesso.
La revoca del provvedimento di assegnazione può essere chiesta direttamente in appello, anche quando non sia stato specificamente impugnato il capo della sentenza relativo all'assegnazione.
Il provvedimento di assegnazione, infatti, non è suscettibile di giudicato implicito, essendo esso sempre modificabile nel momento in cui sopravvengano circostanze nuove o comunque muti la situazione di fatto preesistente.