Nel rito del lavoro, la circostanza per la quale l'appellante abbia ricevuto la notifica dell'atto di appello incidentale meno di dieci giorni prima del termine fissato per la discussione, in violazione del termine di cui all'articolo 436 del Codice di procedura civile non determina l'inammissibilità dell'appello incidentale se la comparsa di risposta sia comunque tempestivamente depositata e la richiesta di notifica all'ufficiale giudiziario sia avvenuta prima dello spirare del suddetto termine.
In tale ipotesi, tuttavia, poiché l'appellante principale ha comunque diritto a godere per intero del termine di dieci giorni per preparare la propria difesa, dinanzi all'eccezione di tardività della notifica dell'appello incidentale, è onere di chi l'abbia proposto chiedere al giudice la fissazione di un nuovo termine per rinnovarla restando altrimenti inammissibile l'impugnazione incidentale ove manchi detta istanza (Corte d'appello di Campobasso, sentenza 18 giugno 2013 n. 41).