Le norme
Il permesso di soggiorno per gravidanza è una sub-specie del permesso di soggiorno per cure mediche.
Esso è previsto dall'articolo 28 del D.P.R. n. 394/99, che stabilisce il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche alle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi al parto.
D'altra parte, l'articolo 19, comma 2, lettera d) del Testo Unico sull’immigrazione (Decreto Legislativo n. 286/98) prevede il divieto di espulsione delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio.
Gli aventi diritto
Hanno diritto al permesso di soggiorno per gravidanza, anche se presenti irregolarmente in Italia:
- le donne in stato di gravidanza;
- le donne nei sei mesi successivi al parto.
Il padre del nascituro
La Corte costituzionale, con sentenza del 27 luglio 2000, n. 376, ha esteso il diritto al permesso di soggiorno per cure mediche anche al padre del nascituro, purchè coniugato e convivente (la Corte infatti fa riferimento al "marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio").
Il padre dovrà quindi esibire il certificato di matrimonio debitamente tradotto e legalizzato.
Al momento, quindi, la lettera della norma non consentirebbe l'estensione al padre non coniugato.
Il genitore naturale (non coniugato) ha tuttavia una possibilità: potrebbe chiedere al Tribunale per i minorenni l'autorizzazione a restare in Italia per motivi attinenti alla crescita ed allo sviluppo psicofisico del bambino, a prescindere dal possesso di un permesso di soggiorno (articolo 31 del Decreto Legislativo n. 286/98).
In tal caso otterrebbe un permesso temporaneo, per entrare o permanere in Italia.
Presentazione della domanda
Il permesso di soggiorno per maternità può essere chiesto dal momento in cui viene certificato lo stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto.
Sono necessari i seguenti documenti:
- istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1 - 209);
- marca da bollo da euro 14,62;
- fotografie formato tessera avente posa uguale;
- copia del passaporto (pagine relative a dati anagrafici, foto, date di rilascio e scadenza, visto di ingresso e timbri frontiera Schengen);
- certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica, oppure certificato rilasciato da struttura o medico privato con vidimazione dell’ASL, attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto; in caso di nascita del figlio, occorre l’estratto dell’atto di nascita;
- autocertificazione o certificato di residenza o altrimenti copia della comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 Decreto Legislativo n. 286/98, da parte del soggetto ospitante, corredata dalla copia del documento di identità di quest'ultimo.
La domanda ed i documenti allegati devono essere presentati personalmente allo Sportello unico dell'immigrazione.
Non è prevista la presentazione mediante kit postale.
Revoca
Il permesso di soggiorno per gravidanza viene revocato in caso di interruzione volontaria di gravidanza.
Rinnovo
Il permesso di soggiorno per gravidanza viene rinnovato nei seguenti casi:
- dal momento della nascita, per i sei mesi successivi;
- in caso di morte del nascituro al momento del parto, fino ai sei mesi successivi alla data presunta di nascita del figlio.
Conversione
Il permesso di soggiorno per gravidanza può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari.
Ciò è possibile quando lo straniero ha i requisiti per il ricongiungimento familiare (deve avere un determinato rapporto di parentela, nonchè i requisiti di reddito e alloggio).
Questa possibilità è stata ribadita dal Ministero dell'Interno, con circolare del 5 febbraio 2009, n. 400/A/2009/12.214.30, in risposta ad un quesito della Questura di Roma, precisando che le donne straniere che hanno un permesso di soggiorno per gravidanza, possono convertirlo in uno per motivi familiari senza dover lasciare l'Italia.
La conversione può essere chiesta entro un anno dalla scadenza del permesso.