In tal senso si è espressa la Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza del 25 ottobre 2010, n. 21799, componendo un contrasto interno alla prima sezione, relativo all’interpretazione dell’articolo 31, terzo comma, del Decreto Legislativo n. 286/1998.
In particolare la Corte ha affermato che la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare, irregolarmente soggiornante, del minore, prevista dall'articolo 31 citato, non richieda necessariamente l’esistenza di situazioni d’emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell’età e delle condizioni di salute ricollegabili al suo complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto.
Deve trattarsi, precisa la Corte, di situazioni non di lunga ed indeterminabile durata, le quali, pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, possano dare luogo ad eventi traumatici e non prevedibili nella vita del minore.
A tal fine non sarebbe sufficiente il normale e comprensibile disagio derivante dalla prospettiva del rimpatrio.