Cosa può fare il lavoratore, quando il datore non corrisponde la retribuzione e le indennità di legge (malattia, assegni familari, maternità, etc?).
Occorre premettere che la retribuzione ha una duplice funzione economico-sociale:
- da un lato rappresenta il corrispettivo della prestazione lavorativa;
- dall'altro costituisce il messo per il mantenimento del lavoratore e della sua famiglia.
L'insolvenza del datore di lavoro costituisce quindi violazione sia di un obbligo contrattuale sia di un obbligo costituzionale (articolo 36 della Costituzione).
Va anche ricordato che i crediti di lavoro, avendo natura "alimentare", sono considerati privilegiati ai sensi dell'articolo 2751 del Codice civile, e danno diritto, oltre che agli interessi di mora, anche alla rivalutazione monetaria secondo appositi indici determinati periodicamente dall'ISTAT.
A fronte dell'omesso versamento, il lavoratore potrà:
- rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa con risoluzione immediata del rapporto obbligando la ditta al pagamento del preavviso. Si precisa che il Centro per l'Impiego iscrive nelle liste di mobilità il lavoratore se accerta che lo stipendio non sia pagato da oltre due mesi. Il lavoratore avrà quindi diritto all’indennità di disoccupazione poiché si tratta di dimissioni presentate per "giusta causa". L'avere percepito successivamente dal datore di lavoro le somme spettanti, non preclude il diritto alla percezione dell’indennità di disoccupazione, anche se il lavoratore abbia ottenuto tali somme senza avere attivato una formale azione di contenzioso. Tale principio è affermato dall'Inps nel messaggio del 20 luglio 2009, n. 16410;
- attivare un procedimento giudiziale per il recupero del credito (esempio, un ricorso per decreto ingiuntivo);
- presentare una denuncia all'Ispettorato del lavoro;
- attivare un procedimento di diffida accertativa del credito innanzi alla Direzione Territoriale del lavoro;
- chiedere l'intervento della Direzione Territoriale del Lavoro per un procedimento di conciliazione monocratica;
- presentare in Tribunale un ricorso d'urgenza (ai sensi dell'articolo 700 del Codice di procedura civile) quando la retribuzione costituisce l'unico mezzo di sostentamento del lavoratore e della famiglia;
- in ogni caso il lavoratore potrà agire per il risarcimento del danno derivato dall'insolvenza, nonchè qualora tale insolvenza determini una disparità di trattamento tra lavoratori con un intento discriminatorio volto ad indurre il dipendente a dimettersi.