La vittima di violenze familiari può ricorrere al Giudice per ottenere delle misure di protezione, sia in sede civile sia in sede penale.
Le misure di protezione contro la violenza nelle relazioni familiari sono state introdotte dalla Legge n. 154 del 4 aprile 2001.
Con tale norma il legislatore è voluto intervenire in tutte quelle situazioni di grave pregiudizio dell’integrità fisica o morale oppure della libertà di un componente qualsiasi del nucleo familiare causata da un altro componente della famiglia, sia essa legittima (ossia fondata sul matrimonio) sia essa di fatto.
La novità principale è rappresentata dall'introduzione degli ordini di protezione (articoli 342 bis e seguenti del Codice civile), che possono essere adottati sia in ambito civile sia in ambito penale.
Contenuto degli ordini di protezione
Con questo tipo di provvedimento, il giudice può ordinare al coniuge o al convivente, che ha tenuto una condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e l'allontanamento dalla casa familiare con la prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal richiedente, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.
Il giudice può disporre inoltre l'intervento dei servizi sociali o di un centro di mediazione familiare, o di associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza dei soggetti vittime di abusi e maltrattamenti.
E' anche possibile disporre il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui sopra, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.
Va precisato che l’originaria formulazione dell’articolo 342 bis conteneva l'inciso "qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d’ufficio". Conseguentemente accadeva che la tutela apprestata dagli articoli 342 bis e 342 ter del Codice civile venisse esclusa proprio nei casi più gravi, integranti reati procedibili d'ufficio. In tali casi vi era il rischio che il Giudice civile dichiarasse inammissibile il ricorso.
Il legislatore è quindi intervenuto con la legge 6 novembre 2003, n. 304, con cui ha abrogato la locuzione "qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d’ufficio" contenuta nell’articolo 342 bis citato.
Grazie a questa correzione, il Giudice civile può ora adottare i provvedimenti di cui all’art 342-ter del Codice civile senza distinzione tra condotte integranti reati procedibili di ufficio o a querela di parte.