Link per l'accessibilità Vai ai contenuti principali Vai ai contatti
via F. D. Guerrazzi, 15
Villanova di Guidonia (Roma)
0774 526639

La riabilitazione penale (art. 178 cp)

Pubblicata in: Diritto penale

Quali sono gli effetti della riabilitazione penale e come ottenerla

Condizioni per la riabilitazione

La riabilitazione penale è un istituto previsto dall’articolo 178 del Codice penale, che consente al condannato di ottenere l'estinzione delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna, a determinate condizioni.

In particolare per ottenere la riabilitazione sono necessarie le seguenti condizioni:

  1. decorso di un certo periodo di tempo
  2. buona condotta
  3. pagamento delle spese processuali
  4. adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato
  5. non sottoposizione a misure di sicurezza 

Decorso del tempo

  • almeno tre anni dalla espiazione/estinzione della pena;
  • almeno otto anni se si tratta di recidivi, nei casi previsti dai capoversi dell'articolo 99 codice penale;
  • almeno dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza

Nell'ipotesi di applicazione di pena detentiva congiunta a quella pecuniaria, ai fini del calcolo del termine previsto per la riabilitazione occorre avere riguardo alla data di esecuzione di entrambe le pene, perché entrambe contribuiscono, allo stesso titolo, a costituire la pena principale del reato (Cassazione 1 febbraio 2011; Cassazione 15 ottobre 2004).

Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, il termine decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena.

Non occorre attendere il decorso del termine di cinque anni stabilito ai fini dell'operatività dell'effetto estintivo della pena correlato alla sospensione condizionale (Cassazione 21.5.2009; Cassazione 25.2.2009; Cassazione 11.12.2008).

Nel caso di prescrizione della pena, di amnistia impropria e di indulto, il termine decorre, rispettivamente, dal compimento del periodo stabilito dagli artt. 172 e 173 codice penale, ovvero dalla data della entrata in vigore del decreto che concede l'amnistia o l'indulto. L'estinzione della pena per grazia si verifica nella data in cui entra in vigore il decreto presidenziale che la concede.

Il maggior termine previsto dall'art. 179 cpv. per la concessione della riabilitazione ai recidivi qualificati decorre, nel caso di pluralità di sentenze di condanna, dalla data in cui la pena inflitta con l'ultima di esse è stata espiata o si è altrimenti estinta (Cassazione 16.1.1976), anche se la recidiva sia stata riconosciuta con una sentenza precedente (Cassazione, 28.1.1997).

Buona condotta

Oltre al decorso del tempo, è richiesto anche che il condannato abbia dato "prove effettive e costanti" di buona condotta dall'esecuzione/estinzione della pena fino alla concessione della riabilitazione.

Il concetto di buona condotta va inteso come "risocializzazione", ossia comportamento conforme ai precetti del vivere civile (esempi: occupazione lecita e stabile, tenore di vita onesto e corretto, assenza di ogni frequentazione di ambienti/rapporti illeciti,  ecc.).

Le mere denunce o querele da cui il condannato sia successivamente stato colpito, non impediscono automaticamente la riabilitazione, in ragione della presunzione di non colpevolezza (Cassazione 26.11.2014).

Pagamento delle spese processuali

Per conoscere le spese processuali da pagare è necessario contattare l'Ufficio Spese di Giustizia del Tribunale, che comunicherà l’importo e le modalità di pagamento.

Adempimento delle obbligazioni civili

Oltre alle spese processuali, vanno anche assolte le obbligazioni civili, provvedendo al risarcimento dei danni derivanti dal reato.

Nel caso in cui la persona danneggiata non abbia avanzato richieste risarcitorie, il condannato ha l'onere di assumere l'iniziativa e formulare un'offerta al danneggiato.

Altrimenti, deve dimostrare di essere nell'impossibilità di adempiere tali obbligazioni (ad esempio: per mancanza di mezzi economici; per dichiarato fallimento; o per irreperibilità della parte danneggiata).

Misure di sicurezza

La riabilitazione non può essere concessa se il condannato è stato sottoposto a misura di sicurezza diversa dalla espulsione dello straniero dallo Stato o dalla confisca e il provvedimento non sia stato revocato.

L’attuale sottoposizione a misura di sicurezza segnala infatti la perdurante pericolosità sociale del condannato, la quale, secondo la valutazione del legislatore, inevitabilmente smentisce la sussistenza del necessario requisito della buona condotta.

D’altra parte, l'avvenuta revoca della misura eventualmente disposta sancisce la cessata pericolosità del soggetto e determina, dunque, il venir meno della preclusione alla riabilitazione.

Benefici della riabilitazione

La riabilitazione estingue le pene accessorie e ogni effetto penale della condanna.

In particolare:

  • rimuove l'interdizione dai pubblici uffici (artt. 19, 28 e 29 c.p.) e da una professione o un'arte (artt. 30 e 31); la perdita o la sospensione dall'esercizio della patria potestà (art. 34); la perdita del diritto agli alimenti (art. 433 c.c.) e dei diritti successori verso l'offeso (art. 456 c.c.), in relazione a quanto previsto dall'art. 609 nonies;
  • impedisce la valutazione della condanna agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualità e professionalità del reato (art. 106, 2° co. cpp);
  • determina l'estinzione della dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato e della dichiarazione di tendenza a delinquere (art. 109, ult. co. C.p.p.);
  • reintegra il condannato nel diritto a ottenere l'amnistia e l'indulto la cui concessione sia condizionata alla mancanza di precedenti condanne;
  • impedisce la considerazione della condanna ai fini dell'integrazione della contravvenzione di cui all'art. 707.
  • restituisce il diritto di elettorato attivo ai condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici nonché il diritto al condannato ad ottenere l'autorizzazione all'attività di mediazione di veicoli usati e l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio

In altre parole, la riabilitazione incide essenzialmente sulla capacità giuridica del condannato, la quale viene reintegrata nella sua pienezza, per cui il condannato torna nella condizione di operare a pieno nella società così come poteva fare prima della condanna.

Alcuni effetti della condanna, espressamente previsti dalla legge, restano invece inalterati.

Ad esempio, la condanna, anche se riabilitata, impedisce la sospensione condizionale della pena  e il perdono giudiziale per i minori.

Effetti sul casellario

Una volta ottenuta la riabilitazione, la condanna non compare più nel certificato del casellario giudiziale rilasciato all'interessato (artt. 24, lett. d e 25, lett. d, D.P.R. 14.11.2002, n. 313).

Inoltre l'interessato non dovrà più autocertificare la condanna riabilitata (art. 28, D.P.R. 14.11.2002, n. 313).

La menzione della condanna, tuttavia, rimane nel certificato generale del casellario giudiziale (sempre visibile all'Autorità giudiziaria nonché alla Pubblica Amministrazione), ma verrà inserita l'annotazione che è intervenuta la riabilitazione.

Infatti, a norma dell'art. 3, D.P.R. 14.11.2002, n. 313, i provvedimenti giudiziali concernenti la riabilitazione (deve intendersi i provvedimenti che la concedono e quelli che, eventualmente, in seguito la revochino) sono annotati nel certificato del casellario giudiziale, accanto alla sentenza di condanna cui si riferiscono.

Come si chiede

La riabilitazione si chiede con domanda al Tribunale di Sorveglianza in base al luogo di residenza o domicilio dell’interessato. Se non applicabile, è competente il Tribunale del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna (se più di una: quella diventata irrevocabile per ultima).

Bisogna allegare necessariamente:

  • prova del pagamento delle spese processuali
  • prova dell'assolvimento delle obbligazioni civili (o dell’impossibilità di adempierle)

E’ utile (ma non obbligatorio) allegare anche:

  • sentenza per cui chiede la riabilitazione
  • casellario
  • eventuali documenti per valutare la buona condotta (ad esempio: contratto di lavoro, attività di volontariato, studio, situazione familiare, altro)

Contatta lo Studio

Inviaci la tua richiesta, ti risponderemo entro 48 ore.

Per utilizzare questo modulo è necessario abilitare JavaScript. In alternativa, puoi chiamarci ai numeri di telefono indicati nel sito.
Per favore verifica che le informazioni inserite siano corrette

Questo sito è protetto con reCAPTCHA, per il quale si applicano le norme sulla privacy e i termini di servizio di Google.

Questo sito utilizza cookie anche di terze parti per migliorare l’esperienza di navigazione e per finalità statistiche. Continuando acconsenti al loro utilizzo.