La questione
In tema di rapporti tra illecito disciplinare e illecito penale commesso da un libero professionista, si è posta la questione se il CNF ossa comminare la sanzione disciplinare in aggiunta a alla pena accessoria già comminata dal giudice penale all'esito del processo.
Il problema si pone in ragione del principio del ne bis in idem, enunciato dalla CEDU (sentenza Grande Stevens) e dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 200/2016 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 649 del Codice di procedura penale).
L'orientamento della Cassazione
La Cassazione ritiene che la sanzione disciplinare possa essere applicata dal CNF, indipendentemente dalla pena accessaria comminata dal giudice penale e che non vi è violazione del ne bis in idem (Cassazione, sentenza del 20 novembre 2018, n. 29878).
Ciò in quanto - afferma la Cassazione - la sanzione disciplinare e quella penale hanno finalità, intensità ed ambiti di applicazione diversi, sicché non sarebbe coerente con il sistema pervenire ad una loro identificazione (in tal senso, Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 12 marzo 2015, n. 4953).
L'azione disciplinare è infatti promossa indipendentemente dall'azione penale relativa allo stesso fatto, e ben può il procedimento disciplinare proseguire anche dopo il giudicato penale di condanna con pena accessoria.
La diversità di natura delle sanzioni è confermata anche dalla circostanza che la pena accessoria può (come le altre sanzioni penali) estinguersi nel corso del tempo per amnistia (articolo 151, comma 1, Codice penale) o per effetto della riabilitazione (articolo 178 del Codice di procedura penale), laddove la permanenza degli effetti della sanzione disciplinare ne evidenzia, con particolare rilievo in relazione alla più severa di esse (la radiazione), la specifica afflittività (ad esempio, con riferimento all'ipotesi di sanzione disciplinare della rimozione comminata a magistrato dopo il giudicato penale di condanna per il reato di corruzione in atti giudiziari, con pena accessoria della estinzione del rapporto d'impiego, Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 29 febbraio 2016, n. 4004 ).
La Cassazione esclude che possa esservi una violazione dell'articolo 6 CEDU in relazione al principio del ne bis in idem secondo le statuizioni della sentenza Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 4/3/2014, Grande Stevens ed altri c/ Italia, atteso che la sanzione disciplinare ha come destinatari gli appartenenti ad un ordine professionale, ed è preordinato all'effettivo adempimento dei doveri inerenti al corretto esercizio dei compiti loro assegnati, sicchè ad essi non può attribuirsi natura sostanzialmente penale.
La presunta violazione del principio del ne bis in idem è infondata alla luce delle diverse motivazioni, della diversa natura e dei diversi fini del processo penale e del procedimento disciplinarein quanto nel "procedimento disciplinare il bene tutelato è l'immagine della categoria, che è il risultato della reputazione di ognuno, che non può consentire che l'onore e la credibilità di tutti i professionisti vengano pregiudicati dal comportamento del singolo"; gli "obblighi deontologici" d'altro canto costituendo "doveri additivi che derivano dall'appartenere ad una categoria professionale protetta il cui esercizio, oltre ad essere subordinato all'iscrizione all'albo, impone il rispetto di tutti quei doveri, additivi appunto, previsti dalla normativa professionale e l'assoggettamento a tutte le sanzioni che, nel ristretto ambito professionale, ne conseguano".
D'altra parte, la ricostruzione fattuale operata in sede penale con la sentenza definitiva ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare per quanto attiene l'accertamento del fatto, la sua illiceità penale e l'affermazione che l'imputato lo ha commesso, mentre la sentenza penale non esplica alcuna efficacia in ordine alla valutazione sulla rilevanza del fatto e sulla personalità del suo autore sotto il profilo deontologico, essendo tale apprezzamento riservato al giudice disciplinare.
La Cassazione, pertanto, ha ritenuto legittima l'applicazione della sanzione disciplinare della radiazione dall'Albo professionale ad opera del CNF, in aggiunta alla precedente pena accessoria della sospensione dall'esercizio della professione già comminata dal giudice penale.