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Insidia stradale e responsabilità dell'Amministrazione

Pubblicata in: Sinistri stradali

In mancanza di adeguata segnalazione, la prevedibilità del pericolo non esclude la responsabilità dell'ente proprietario della strada

In materia di sinistri stradali, la Cassazione ha affrontato la questione se la responsabilità dell'ente pubblico, proprietario della strada, si estenda o meno anche al ciglio che costeggia la strada stessa e se tale responsabilità debba essere esclusa in caso di prevedibilità del pericolo (Cassazione, sentenza 10 gennaio 2017, n. 260).

Precisamente, nel caso esaminato dalla Corte, il ciglio stradale presentava un dislivello, coperto da folta vegetazione e non specificamente segnalato, in cui andava a ribaltarsi un autocarro.

Da un lato potrebbe dirsi che l'ente proprietario non è responsabile in quanto la parte laterale della strada non rientra nella sua custodia e che comunque si tratta di pericolo prevedibile che il conducente del veicolo avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza; dall'altro invece potrebbe dirsi che l'ente proprietario aveva quantomeno l'obbligo di segnalare tale pericolo e che quindi ha comunque concorso al verificarsi del sinistro.

La Cassazione ha ritenuto in primo luogo che gli elementi accessori e le pertinenze della strada (in cui rientrano appunto i fossi, le banchine e le scarpate, comunque denominati, che costeggiano il manto stradale) rientrano negli obbligi di custodia dell'ente pubblico proprietario della strada. Questi elementi "pertinenziali", infatti, sono soggetti anch'essi al regime di demanialità delle strade statali, provinciali e comunali, in forza della presunzione di cui all'articolo 22 della Legge n. 2258/1865, allegato F. Conseguentemente anch'essi ricadono negli obblighi di custodia dell'ente pubblico, essendo fattori determinanti dell'agibilità della strada.

In relazione a tali elementi (fossi, scarpate, etc.), l'ente ha quindi l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione e di prevenire, anche attraverso adeguata segnalazione, qualsiasi situazione di pericolo o insidia.

Stabilito questo principio, la Cassazione ha poi ritenuto che, nel valutare la domanda di risarcimento del danno richiesto dal conducente, debba considerarsi non solo la "prevedibilità" del pericolo, ma anche l'efficacia causale concorrente della condotta omissiva dell'ente proprietario, che ha mancato di segnalare adeguatamente la situazione di pericolo (ossia la presenza di un dislivello sul ciglio della strada, coperto da manto erboso).

In questi casi, pertanto, sebbene il pericolo possa ritenersi "prevedibile", deve riconoscersi anche un profilo di responsabilità dell'ente pubblico proprietario, con conseguente diritto del conducente al risarcimento del danno (in proporzione alla colpa accertata dell'ente e all'efficacia causale della stessa nella determinazione del sinistro).

 

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