- La norma: DL n. 41/2021
- Quali cartelle vengono annullate
- Rottamazioni in corso
- Debiti esclusi
- Sospensione della riscossione
La norma: DL n. 41/2021
Ė stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021 il Decreto sostegni (Decreto Legge n. 41/2021), in vigore dal 23 marzo 2021, che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19.
Il provvedimento si compone di 43 articoli ed è suddiviso in 5 Titoli:
Titolo I – Sostegno alle imprese e all'economia;
Titolo II – Disposizioni in materia di lavoro;
Titolo III – Misure in materia di sicurezza e salute;
Titolo IV – Enti Territoriali;
Titolo V – Altre disposizioni urgenti.
Per quanto riguarda il condono fiscale, la norma di riferimento è l'articolo 4 che prevede la sanatoria delle cartelle esattoriali di importo residuo fino a 5.000 euro.
Quali cartelle vengono annullate
Le condizioni per rientrare nella sanatoria sono:
- deve trattarsi di carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
- deve trattarsi di debiti fino a 5.000 Euro: l'importo va calcolato come "residuo" al netto di eventuali pagamenti parziali già effettuati (le somme già versate non vengono rimborsate, per espressa previsione del comma 5 dello stesso articolo 4 "Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento"). La data di riferimento per calcolare l'importo è quella di entrata in vigore del Decreto n. 41/2021 (ossia il 23 marzo 2021). La soglia di 5.000 Euro si riferisce al "singolo carico" e non al debito totale del contribuente risultante dalla somma di tutte le cartelle. Nei 5.000 Euro vanno conteggiati il capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e le sanzioni. Non vanno invece considerati gli interessi di mora, ossia quelli maturati dopo la notifica della cartella.
- ulteriore condizione per beneficiare della sanatoria è aver conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile non superiore a 30.000 euro. Può trattarsi sia di persone fisiche sia di imprese.
Rottamazioni in corso
La sanatoria riguarda anche le cartelle inserite nelle precedenti rottamazioni, con espresso riferimento a:
- decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, articolo 3 (“rottamazione ter”);
- decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, all'articolo 16-bis (“saldo e stralcio”);
- legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, commi da 184 a 198.
Le somme già versate devono ritenersi definitivamente acquisite e non rimborsabili, come previsto dall'articolo 4, comma 5, sopra citato.
Lo stesso discorso dovrebbe valere per i piani di rateazione ordinari in corso.
Resta ferma comunque la necessità di attendere il Decreto attuativo.
Debiti esclusi
Sono escluse dalla sanatoria le seguenti tipologie di debito:
- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea;
- IVA all'importazione.
Sospensione della riscossione
Le modalità operative saranno stabilite più nel dettaglio con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il decreto attuativo stabilirà anche le date in cui avverrà l'effettivo discarico.
Fino a quella data è sospesa la riscossione delle relative cartelle.
Ad ogni modo è previsto che l'annullamento delle cartelle avvenga automaticamente, senza che il contribuente debba presentare una apposita istanza.