Nel caso di violenza nelle relazioni familiari (ossia quelle tra genitori e figli, tra coniugi o tra conviventi), è possibile chiedere al Tribunale un ordine di protezione, così come prevede l'articolo 342 bis del Codice civile ("Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342 ter").
L'ordine di protezione può consistere:
- nell'ordine di cessazione della condotta pregiudizievole;
- nell'ordine di allontanamento dalla casa familiare;
- nell'imposizione di un assegno periodico in favore dei conviventi.
La richiesta di un ordine di protezione può determinare l'intervento dei servizi sociali o delle altre associazioni competenti per il caso specifico.
Se è in corso un procedimento per la separazione personale o per il divorzio dei coniugi, l'ordine di protezione potrà essere richiesto al Giudice del procedimento in corso.