La Legge n. 212/2000 ("Statuto del contribuente") prevede all'articolo 12 le modalità con cui possono essere effettuati gli accessi, le ispezioni e le verifiche fiscali nei locali del contribuente.
La norma stabilisce alcune importanti garanzie a tutela del cittadino.
Diritto all'informazione
Il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che giustificano la verifica e dell'oggetto che la riguarda.
Occorre tener presente che tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali possono essere effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo.
Modalità e limiti di tempo alla permanenza nei locali del contribuente
Gli accessi, le ispezioni e le verifiche fiscali svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonchè alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine, che devono essere individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio.
Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.
Diritto alla difesa
Il contribuente ha inoltre il diritto di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria.
Può anche chiedere che l'esame dei documenti amministrativi e contabili venga effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
Il contribuente ha inoltre diritto a far annotare le proprie osservazioni e quelle dell'eventuale professionista che lo assiste nel verbale di verifica.
Dopo il rilascio della copia del verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente ha la facoltà di comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che devono essere valutate dagli uffici impositori.
L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Qualora l'avviso di accertamento venga emanato prima dei sessanta giorni, senza che ricorra un'ipotesi di urgenza, lo stesso potrà essere annullato su ricorso del contribuente (in tal senso, Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 29 luglio 2013).
Ricorso al Garante del contribuente
Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedanocon modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente, istituito presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome.
In particolare il contribuente potrà inviare segnalazioni scritte al Garante, lamentando disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria (ad esempio, potrà segnalare il mancato rispetto dei termini per il rimborso dell'imposta da parte dell'Agenzia delle entrate).
Il Garante del contribuente, a seguito della segnalazione ricevuta, potrà rivolgere richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti.
Questi ultimi hanno l'obbligo di rispondere entro trenta giorni, attivando le opportune procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente.
Il contribuente verrà informato sull'esito dell'attività svolta, attraverso una comunicazione inviata dallo stesso Garante.