La Direttiva 2009/52/CE aveva già introdotto norme minime relative a sanzioni ed a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
Tale Direttiva fu recepita in Italia con Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109.
Ad ultimo, con decreto del 10 febbraio 2017, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2017, il Ministero dell'Interno ha stabilito il contenuto della responsabilità del datore di lavoro in caso di assunzioni irregolari degli stranieri, nonchè le modalità e i termini per garantire agli stranieri medesimi le informazioni necessarie per tutelarsi, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, della Direttiva 2009/52/CE.
In particolare, in base all'articolo 1 del Decreto ministeriale, il datore di lavoro che abbia assunto illegalmente uno straniero irregolarmente presente sul territorio italiano, è tenuto al pagamento di:
- ogni retribuzione arretrata; il livello di remunerazione concordato è pari alle retribuzioni dovute in base ai contratti collettivi nazionali riferibili all'attività svolta per il livello e le mansioni indicate, che non devono essere, comunque, inferiori all'importo mensile previsto per l'assegno sociale per rapporti di lavoro domestico e non inferiori alle retribuzioni minime giornaliere rivalutate annualmente dall'INPS, ai sensi della legge 7 dicembre 1989, n. 389, per altri rapporti di lavoro;
- un importo pari alle imposte e ai contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare in caso di assunzione legale del cittadino straniero, incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative.
D'altra parte, in base all'articolo 2 del Decreto ministeriale, lo straniero, al fine di far valere i suoi diritti, potrà:
- conferire mandato ad un avvocato;
- rivolgersi alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali e dei patronati;
- formulare richiesta di intervento alla Direzione territoriale del lavoro;
- presentare denuncia nei confronti del datore di lavoro che lo ha assunto illegalmente, personalmente o a mezzo di un procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
E' anche previsto il diritto dello straniero di ricevere adeguata informativa delle facoltà di cui sopra, mediante notifica, a cura dell'Ufficio o Ente che opera il rintraccio dello straniero, di un modulo informativo.
Una copia del modulo verrebbe consegnata anche alla Questura competente, ai fini dell'adozione del provvedimento di rimpatrio.