Aprire la corrispondenza indirizzata al coniuge ed utilizzarla in una causa di separazione costituisce il reato di violazione e sottrazione di corrispondenza, previsto dall'articolo 616 del Codice penale.
In tal senso si è espressa la Cassazione con la sentenza n. 585/2014, la quale, pur prendendo atto della intervenuta prescrizione del reato, ha comunque affermato ai fini risarcitori la sussistenza della responsabilità penale della moglie la quale aveva preso visione e poi prodotto nel giudizio di separazione la corrispondenza bancaria destinata al marito.
La Cassazione ha precisato che non rileva nè la circostanza che la corrispondenza fosse già aperta (in quanto comunque la moglie non ne era la destinataria) nè la circostanza che la condotta fosse stata posta in essere al fine di tutelare i propri diritti nel giudizio di separazione e quindi per una "giusta causa". La "giusta causa", che eventualmente potrebbe escludere la responsabilità penale ai sensi dell'articolo 616, comma 2, del Codice penale, infatti, si avrebbe solo qualora la produzione in giudizio della detta documentazione fosse l'unico mezzo a disposizione per contestare le richieste del coniuge-controparte; ma così non è nel giudizio civile in quanto la parte interessata potrebbe chiedere al giudice di emettere un ordine di esibizione della documentazione di interesse ai sensi dell'articolo 210 del Codice di procedura civile.