Nel caso di morte avvenuta immediatamente dopo o comunque a brevissima distanza dall'incidente, non è configurabile il cd. danno biologico inteso come lesione massima possibile dell'integrità psicofisica.
Ciò in quanto la morte della persona intervenuta immediatamente o a breve distanza dall'incidente incide sul bene giuridico della vita, e non su quello dell'integrità psicofisica a cui si collega il danno biologico.
Il danno per perdita della vita, dunque, non rientra nella nozione di danno biologico così come accolta dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13 al fine dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Tale nozione fa riferimento alla "lesione dell'integrità psicofisica" suscettibile di valutazione medico-legale e causativa di una menomazione valutabile secondo le tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000.
Entro questo limiti opera l'assicurazione sociale del danno biologico.
È invece ammesso il risarcimento del cd. danno tanatologico (ossia il danno da morte immediata), che può essere ricondotto nella sfera del danno morale "jure haereditatis" a condizione che la vittima sia stata in grado di percepire il proprio stato prima di morire.
La risarcibilità del danno morale va invece esclusa quando all'evento lesivo sia conseguito immediatamente lo stato di coma e la vittima non sia rimasta lucida nella fase che precede il decesso (Cassazione sentenza n. 28423 del 28 novembre 2008; sentenza n. 458 del 13 gennaio 2009).