È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 13431 del 22 maggio 2008 secondo cui la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che la irreversibilità della crisi coniugale sia collegabile al comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi e che sussista un nesso di causalità fra di esso e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza.
Ne consegue che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, essendo invece necessario accertare se tale violazione non sia intervenuta quando già si era maturata ed in conseguenza di una situazione d'intollerabilità della convivenza.
I comportamenti successivi al determinarsi di tale intollerabilità sono irrilevanti.
In particolare, per quanto riguarda l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, questa rappresenta certamente una violazione particolarmente grave, che potrebbe determinare l'addebito della separazione a carico del coniuge responsabile.
È però necessario dimostrare anche in questo caso il nesso di causalità fra l'infedeltà e la crisi coniugale.
Tale nesso causale viene meno ove preesista una crisi già irrimediabilmente in atto. In tal caso l'infedeltà non potrà da sola determinare l'addebito della separazione.