Nell'ambito del procedimento di separazione o divorzio, l'ordinanza con la quale il presidente del tribunale o il giudice istruttore dà i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse del coniuge e dei figli, ai sensi dell'articolo 708 del Codice di procedura civile, costituisce titolo esecutivo.
Essa conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo finché non sia sostituita con altro provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi.
L'ultrattività di questi provvedimenti è espressamente prevista dall'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile.
Tale disposizione fa sì che i provvedimenti in questione diano luogo ad una regolamentazione stabile e duratura dei rapporti tra i membri della famiglia.
I coniugi, quindi, se si ritengono soddisfatti dei provvedimenti presidenziali, potranno decidere di abbandonare il procedimento di separazione o divorzio, senza che i detti provvedimenti diventino inefficaci.