L'articolo 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74 prevede l'agevolazione fiscale per gli atti dispositivi, compiuti in esecuzione degli accordi tra i coniugi, intercorsi nell'ambito di un procedimento di divorzio o separazione personale (ivi compresi quelli aventi ad oggetto il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva mobiliare od immobiliare).
La norma infatti recita: "Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonchè ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa".
Per effetto delle sentenze della Corte Costituzione n. 176/92 e n. 154/99, l'esenzione deve intendersi estesa a tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale.
L'agevolazione quindi presuppone che l'atto sia compiuto dai coniugi con l'intento di regolare i propri rapporti patrimoniali nell'ambito appunto della separazione o divorzio.
La Cassazione ha evidenziato che, per usufruire dell'agevolazione, è necessario non solo che l'accordo sia stipulato in sede di separazione o divorzio, ma anche che l'atto esecutivo dell'accordo (ad esempio, l'atto di trasferimento dell'immobile), dovrà essere compiuto necessariamente dagli stessi coniugi e non anche da terzi (Cassazione, sezione tributaria, sentenza del 17 gennaio 2014, n. 860).
In alcuni casi, tuttavia, l'agevolazione è stata ammessa nel caso di trasferimento in favore dei figli, comunque in esecuzione degli accordi di separazione o divorzio (Cassazione, sentenza n. 11458/2005).
Ad esempio, non trova applicazione nel caso in cui il trasferimento del bene avvenga in favore del figlio, sebbene l'accordo sia stato raggiunto in sede di separazione o divorzio.