In tema di depenalizzazione dei reati trasformati in illeciti amministrativi, si è posta la questione della decorrenza della prescrizione.
In particolare, ci si è chiesti se la prescrizione decorra dal momento in cui è stato commesso il fatto, oppure dal momento (successivo) in cui gli atti sono trasmessi all'Autorità amministrativa a seguito della depenalizzazione.
Secondo la Cassazione, è valida la seconda tesi, in forza del principio generale secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell'articolo 2935 del Codice civile (Cassazione, ordinanza del 27 luglio 2018, n. 19897).
Questo vale anche per il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa.
Orbene, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, il momento da cui può essere esercitato il diritto di riscossione non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'articolo 41 della Legge n. 689/1981, poiché solo dopo tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa.