Il T.A.R. Sicilia ha accolto il ricorso dello straniero, annullando il provvedimento dell'Amministrazione che negava il rinnovo del permesso di soggiorno in ragione di una condanna penale riportata dallo straniero nel 1993, ex articolo 444 del Codice di procedura penale (T.A.R. Sicilia, sentenza n. 486/08).
Nel caso di specie, invero, lo straniero aveva già rinnovato in precedenza il permesso di soggiorno per ben tre volte.
L'Amminstrazione non aveva rilevato in questi precedenti rinnovi alcun motivo ostativo, così ingenerando nello straniero la convinzione che la sentenza di condanna non avrebbe più potuto influire negativamente sulla successiva istanza di rinnovo.
D'altra parte, afferma il T.A.R., l'Amministrazione avrebbe dovuto comunque procedere ad una autonoma valutazione dell'attualità della pericolosità sociale del ricorrente.
La giurisprudenza amministrativa ha avuto già modo di pronunciarsi su fattispecie analoghe a quella in esame ed ha affermato che pur a seguito della riforma dell'articolo 4, comma 3, del Decreto Legislativo n. 286/98, quando la sentenza sia stata pronunciata ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale prima dell’entrata in vigore della Legge n. 189/02, l'Amministrazione deve procedere ad una valutazione della complessiva pericolosità sociale del condannato, in quanto detta legge non contiene alcuna norma attributiva, in via retroattiva, di una portata preclusiva alle sentenze di patteggiamento già emesse (Consiglio di Stato, sentenza del 27 dicembre 2006, n. 7974; T.A.R. Lombardia, sentenza del 8 novembre 2005, n. 3937; T.A.R. Toscana, sentenza del 9 giugno 2003, n. 2303).