Il Tribunale di Agrigento, con sentenza del 7 novembre 2002, n. 3444, ha ritenuto che la controversia vertente sull'accertamento della dipendenza da causa di servizio di un'infermità è assimilabile a quelle vertenti tra un lavoratore privato, il quale lamenti la dipendenza di un infortunio o di una malattia da causa di servizio, e l'INAIL.
A detta del Giudice, trattandosi di causa che ha natura assistenziale ex articolo 442 del Codice di procedura civile, non è obbligatorio il preventivo esperimento del tentativo di conciliazione. Non tutti i Giudici tuttavia sono dello stesso avviso.
È consigliabile quindi esperire ugualmente il tentativo per evitare ogni eccezione di improcedibilità.
Riguardo i poteri del giudice ordinario, questi ha un sindacato di merito in ordine alle scelte adottate dalla pubblica amministrazione datore di lavoro, allo stesso modo di quello che ha nei confronti di qualunque altro datore di lavoro privato, senza che la sua natura pubblica possa limitarne i poteri; ciò, diversamente dal sindacato del giudice amministrativo, limitato alla legittimità degli atti.
Ne consegue che il giudice adito dal lavoratore per l'accertamento dell'esistenza di una causa di servizio negata in sede amministrativa ha il potere-dovere di verificare la fondatezza del giudizio negativo espresso dal Ministero su parere della Commissione medica ospedaliera, in maniera non diversa dai poteri di giudizio in riferimento a una pronuncia di diniego operata dall'INAIL, previa valutazione della competente commissione medica, su una istanza di un lavoratore privato che chieda il riconoscimento di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale.