In tema di reati tributari, l'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 prevede il sequestro dei beni dell'indagato, finalizzato alla confisca per equivalente.
La confisca (e il preventivo sequestro) va riferita all'ammontare dell'imposta evasa, che costituisce un indubbio vantaggio patrimoniale direttamente derivante dalla condotta illecita e, in quanto tale, riconducibile alla nozione di "profitto" del reato, costituito dal risparmio economico conseguente alla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, di cui certamente beneficia il reo.
A tal fine dovrà tenersi conto anche del mancato pagamento degli interessi e delle sanzioni dovute in seguito all'accertamento del debito tributario.
Pertanto, poichè il sequestro e la confisca non possono riguardare beni di valore eccedente il profitto del reato, è necessario che il giudice di merito proceda a una valutazione dei beni sequestrati, al fine di assicurare il rispetto del "principio di proporzionalità" tra il credito garantito e il patrimonio assoggettato a vincolo cautelare, così da evitare che la misura cautelare si riveli eccessiva nei confronti del destinatario (Cassazione, sentenza del 15-31 ottobre 2013, n. 44309).