E' noto che la responsabilità per i reati commessi nell'esercizio dell'attività di impresa ricade di regola sulle figure apicali, in quanto dotate dei poteri decisionali.
E' altrettanto noto, tuttavia, che nelle imprese di dimensioni medio-grandi, la molteplicità delle attività e degli adempimenti implica la necessità di avvalersi di meccanismi di distribuzione e ripartizione dei compiti.
Entra quindi in gioco la cosidetta "delega di funzioni", la quale - se possiede determinati requisiti - può determinare l'esclusione della responsabilità in capo alle figure apicali dell'impresa.
Al riguardo, la Cassazione è intervenuta con la sentenza del 23 giugno 2017, n. 31364, in tema di reati ambientali, con cui vengono puntualizzati i requisiti che la delega di funzioni deve avere per ritenersi valida ai fini dell'esclusione di responsabilità del legale rappresentante o di altra figura apicale.
Precisamente, afferma la Cassazione, devono ricorrere le seguenti caratteristiche:
- la delega deve essere puntuale ed espressa;
- il delegato deve essere un soggetto tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli;
- la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa;
- la delega deve escludere in capo al delegante poteri residuali di tipo discrezionale;
- il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa;
- l'esistenza della delega deve essere provata in giudizio in modo certo.
Se ricorrono i suddetti requisiti e se non vi è stata alcuna ingerenza da parte del delegante, dovrà allora escludersi la responsabilità di quest'ultimo.