La Cassazione, con sentenza del 19 marzo 2012 n. 10702, assolve il rappresentante legale di un'impresa dal reato di omicidio colposo, riconoscendo la validità della delega di funzioni.
Occorre premettere che la delega di funzioni non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di vigilanza.
Tuttavia, precisa la Cassazione, si tratta di una vigilanza "alta" sulle funzioni del soggetto vigilato, che non si può tradurre in un minuzioso controllo delle singole lavorazioni.
Si avrebbe altrimenti una "responsabilità di posizione", pretendendo che il datore di lavoro sia sempre e comunque responsabile in ragione del ruolo che riveste, indipendente dal fatto che possa in concreto esercitare il potere di vigilanza, tenuto conto delle dimensioni e dell'organizzazione dell'impresa.
Del resto, se così non fosse, la delega di funzioni, espressamente prevista dall'articolo 16 del Testo Unico della sicurezza sul lavoro, sarebbe svuotata di significato.
Precisa quindi la Cassazione: "La delega ha senso se il delegante trasferisce incombenze proprie ad altri cui demanda i pertinenti poteri: al delegato vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo".
Conseguentemente l'obbligo di vigilanza del delegante è diverso da quello del delegato e riguarda piuttosto la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato medesimo e non impone il controllo, momento per momento, della modalità di svolgimento delle lavorazioni.
Lo ammette la nuova versione del testo unico che ha però anche una portata retroattiva, visto che ha recepito una lettura delle norme accreditata dalla giurisprudenza.