Ai sensi dell’articolo 22, comma 11, del Decreto Legislativo n. 286/1998, la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti T.A.R. Lombardia –Milano – Sez. III - Sentenza 27 marzo 2009, n. 2033).
In particolare, il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi.
Il Centro per l’impiego provvede all'inserimento del lavoratore nell’elenco anagrafico, di cui all’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, ovvero provvede all’aggiornamento della posizione del lavoratore qualora già inserito.
Il lavoratore mantiene l’inserimento in tale elenco per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, ad esclusione del lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a sei mesi (articolo 37, comma 3, D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394).
Allo scadere del permesso di soggiorno, lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di soggiorno ad altro titolo, secondo la normativa vigente.