In materia di pensioni pubbliche, le questioni concernenti il trattamento pensionistico sono di competenza della Corte dei Conti.
Tuttavia la Cassazione ha precisato che, laddove la domanda del ricorrente abbia ad oggetto in via principale questioni interenti il rapporto di lavoro (quali ad esempio l'accertamento di mansioni superiori e le conseguenti differenze retributive) e la domanda di adeguamento della pensione sia solamente una conseguenza della domanda principale, in tal caso la competenza è del Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro (Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza del 11 novembre 2018, n. 29396).
Il caso
Una dipendente in quiescenza del Ministero della Giustizia aveva convenuto in giudizio il Ministero della Giustizia e l'Inps davanti al Tribunale di Roma chiedendo la condanna del Ministero a corrisponderle gli emolumenti spettanti in relazione alle mansioni superiori svolte e, conseguentemente, ad adeguare il Tfr.
Inoltre ha chiesto la condanna del Ministero al versamento dei contributi dovuti in relazione ai maggiori introiti e conseguentemente la condanna dell'Inps a ricostruire la posizione previdenziale ed aggiornare il trattamento pensionistico.
L'Inps ha eccepito che la questione andava proposta dinanza alla Corte dei Conti in quanto la domanda ha ad oggetto il trattamento pensionistico di un pubblico dipendente ed inoltre era stata proposta quando la lavoratrice era già in quiescenza.
Il Tribunale di Roma, accogliendo l'eccezione, ha declinato la propria giurisdizione in favore della Corte dei Conti.
Riassunto il ricorso davanti alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, quest'ultima ha sollevato d'ufficio la questione di giurisdizione.
Secondo la Corte dei Conti, infatti, il petitum sostanziale in relazione al quale procedere all'individuazione del giudice che ha la giurisdizione, è - nella specie - la spettanza di emolumenti retributivi in relazione alle mansioni svolte.
La determinazione del trattamento di pensione, invece, è solamente un effetto riflesso della domanda di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori e del conseguente riconoscimento del diritto alle differenze retributive maturate.
La decisione della Cassazione
La Cassazione ha ritenuto corretto il ragionamento della Corte dei Conti, rimettendo quindi le parti al Tribunale ordinario (Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza del 11 novembre 2018, n. 29396).
In particolare, la Cassazione ha richiamato in primo luogo, l'articolo 386 del Codice di procedura civile, secondo cui la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda e che tale disposizione, per consolidato orientamento giurisprudenziale, deve essere intesa come il "petitum sostanziale", cioè lo specifico oggetto e la reale natura della controversia.
Il criterio di riparto tra Corte dei Conti e Giudice Ordinario
Precisato questo, gli articoli 13 e 62 del RD 12 luglio 1934, n. 1214, attribuiscono in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei Conti tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato (tra le tante Cassazione, Sezioni Unite, pronuncia del 27 marzo 2017, n. 7755; Cassazione, Sezioni Unite, pronuncia del 09 giugno 2016, n. 11869).
In tal caso , la giurisdizione del giudice contabile è anche di merito e dispone degli stessi poteri - anche istruttori - del giudice ordinario per l'accertamento e la valutazione dei fatti.
E' al giudice contabile che deve essere devoluta la domanda relativa all'anzianità contributiva ed alla misura della pensione dei pubblici dipendenti e degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante (Cassazione, Sezioni Unite, pronuncia del 19 dicembre 2014, n. 26935).
Rientra invece nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia che abbia ad oggetto una domanda con la quale si chieda l'accertamento delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro e del diritto ad un diverso trattamento economico che, solo di riflesso, è destinato ad integrare il trattamento pensionistico in godimento da parte del lavoratore in quiescenza (Cassazione, Sezioni Unite, pronuncia del 21 febbraio 2018, n. 4237, Cassazione, Sezioni Unite nn. 28368/2017, 10915/2014 e 15057/2017).
Le conclusioni della Cassazione
Nel caso in esame la domanda formulata nel giudizio di merito contiene un "petitum sostanziale" che concerne l'accertamento delle mansioni superiori e la richiesta di pagamento delle differenze retributive maturate e del maggior tfr nonchè la condanna del datore al versamento dei contributi maggiori dovuti; da cui consegue anche il ricalcolo della pensione in godimento.
Non si tratta quindi di domanda finalizzata al solo ricalcolo della pensione in godimento ma è in via principale diretta all'accertamento del diritto alle maggiori spettanze retributive per effetto delle mansioni svolte e solo di riflesso alla riliquidazione del trattamento pensionistico per effetto dell'obbligo di versamento da parte dell'amministrazione dei maggiori contributi dovuti.
Ne consegue che, sebbene la pretesa sia stata azionata quando la dipendente era già in quiescenza, ciò nonostante la controversia, che attiene in via principale allo svolgimento del rapporto, deve essere trattata davanti al giudice ordinario del lavoro.
In conclusione, la Cassazione ha ritenuto il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, deve in favore del giudice ordinario quale giudice del rapporto di lavoro, in conformità alle conclusioni del pubblico ministero.