Con una recentissima sentenza, la Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale, nel pubblico impiego privatizzato, il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, stabilito dal d.lgs. n. 29 del 1993, art. 56, comma 6, come modificato dal d.lgs. n. 80 del 1998, art. 25, è stato soppresso dal d.lgs. n. 387 del 1998, art. 15, con efficacia retroattiva.
Pertanto il principio della retribuzione proporzionato e sufficiente ex art. 36 Cost., va applicato anche al pubblico impiego e senza limitazioni temporali (Corte di Cassazione, sentenza del 17 settembre 2008, n. 23741).
L'art. 36 Cost. infatti determina l'obbligo di integrare il trattamento economico del dipendente nella misura della quantità del lavoro effettivamente prestato a prescindere dalla eventuale irregolarità dell'atto o dall'assegnazione o meno dell'impiegato a mansioni superiori (Corte Cost. 23 febbraio 1989, n. 57; Corte Cost. ord. 26 luglio 1988, n. 908).
La Corte Costituzionale ha precisato che il principio dell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante pubblico concorso non è incompatibile con il diritto dell'impiegato, assegnato a mansioni superiori alla sua qualifica, di percepire il trattamento economico della qualifica corrispondente, giusta il principio di equa retribuzione sancito dall'art. 36 Cost. (Corte Cost. 27 maggio 1992, n. 236).