A volte accade che il contribuente non abbia ricevuto una o più cartelle esattoriali, e di esse ne viene a conoscenza solamente a seguito del rilascio da parte di Equitalia dell'estratto di ruolo, su richiesta del contribuente stesso.
Si è discusso molto sulla possibilità per il contribuente di proporre ricorso alla competente Autorità giudiziaria, avverso la cartella e/o il ruolo, sulla base dell'estratto di ruolo, eccependo l'omessa notifica della cartella o comunque la nullità della notifica.
Dopo divergenti pronunce dei giudici di merito, è intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza del 2 ottobre 2015, n. 19704), la quale ha affermato chiaramente che l'estratto di ruolo consente di impugnare la cartella e/o il ruolo la cui notifica sia stata omessa o sia comunque nulla.
Ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: "E' ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione".